Il servizio di intermediazione assicurativa di POLIZZASMART.IT è gestito da Tuo Broker srls, Broker Assicurativo regolamentato dall'IVASS ed iscritto al RUI in data 16/02/2021 con numero B000677151 consultabile sul Registro Unico Intermediari • P.IVA 16028461008 • PEC pectuobroker@pec.it
LA POLIZZA PER DANNI CATASTROFALI RAPPRESENTA UNA COPERTURA ESSENZIALE PER LE IMPRESE, FORNENDO PROTEZIONE CONTRO LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI .
QUESTA ASSICURAZIONE È OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ REGISTRATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, COMPRESE LE COOPERATIVE, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ATTIVITÀ COMMERCIALE.

OGGETTO DELLA COPERTURA
Il contratto assicura i beni materiali iscritti nelle immobilizzazioni dell'attivo di bilancio, in particolare:
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Obbligo di Copertura e Normativa
A partire dal 31 marzo 2025, le imprese prive di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge non potranno ricevere erogazioni pubbliche per eventi calamitosi.
L'obbligo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio
2024, è stato posticipato con il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Inoltre, il Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha definito le modalità operative dell’assicurazione per rischi catastrofali.
BENI ASSICURATI E TIPOLOGIA DI COPERTURA
La normativa stabilisce che la polizza deve coprire:
Terreni
Fabbricati, comprensivi di impianti, installazioni, cancelli, recinzioni, fognature e parti comuni ;
La copertura assicurativa deve includere tutti i danni alle immobilizzazioni derivanti
direttamente dagli eventi calamitosi definiti nel contratto. L’Articolo 3 del decreto definisce con precisione i fenomeni coperti:
Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, considerati un unico evento se avvenuti entro 72 ore dalla prima manifestazione
Eventi sismici, con copertura per beni situati in aree individuate dalle autorità e registrate dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV , considerate un unico evento se verificatesi entro 72 ore dalla prima manifestazione.
Non rientrano tra gli eventi Catastrofali gli incendi, a meno che non siano diretta
conseguenza di un evento assicurato.
Franchigie e Massimali di Indennizzo<br>
Gli articoli 6 e 7 del decreto disciplinano le franchigie e i massimali di indennizzo.
Franchigia :
fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la franchigia massima è del 15% del danno indennizzabile;
oltre tale valore, è negoziabile tra le parti
Massimali di Indennizzo:
Fino a 1 milione di euro: nessun limite di indennizzo
Da 1 a 30 milioni di euro: copertura minima del 70% </p>
Oltre i 30 milioni di euro: massimale negoziabile tra le parti
Conclusione
Dal 2025, lo Stato trasferisce alle compagnie assicurative l'onere di risarcire le imprese per i danni derivanti da eventi calamitosi, sotto la supervisione di IVASS e CONSAP. Sebbene le franchigie e i massimali rendano il rischio sostenibile per le compagnie assicurative, resta da valutare l’impatto sui bilanci delle imprese italiane.
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