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POLIZZA PER DANNI CATASTROFALI AZIENDE

 

LA POLIZZA PER DANNI CATASTROFALI RAPPRESENTA UNA COPERTURA ESSENZIALE  PER LE IMPRESE, FORNENDO PROTEZIONE CONTRO LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI .

 

QUESTA ASSICURAZIONE È OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ REGISTRATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, COMPRESE LE COOPERATIVE, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ATTIVITÀ COMMERCIALE.

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  OGGETTO DELLA COPERTURA 

 

Il contratto assicura i beni materiali iscritti nelle immobilizzazioni dell'attivo di bilancio, in particolare:

  • Terreni e fabbricati

  • Impianti e macchinari

  • Attrezzature industriali e commerciali

Obbligo di Copertura e Normativa

 

A partire dal 31 marzo 2025, le imprese prive di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge non potranno ricevere erogazioni pubbliche per eventi calamitosi.

 

L'obbligo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio

 

2024, è stato posticipato con il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

 

Inoltre, il Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 del Ministero dell'Economia e delle

 

Finanze ha definito le modalità operative dell’assicurazione per rischi catastrofali.

 

BENI ASSICURATI E TIPOLOGIA DI COPERTURA

 

La normativa stabilisce che la polizza deve coprire:

  • Terreni

  • Fabbricati, comprensivi di impianti, installazioni, cancelli, recinzioni, fognature e parti comuni ;

La copertura assicurativa deve includere tutti i danni alle immobilizzazioni derivanti

 

direttamente dagli eventi calamitosi definiti nel contratto. L’Articolo 3 del decreto definisce con precisione i fenomeni coperti:

  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, considerati un unico evento se avvenuti entro 72 ore dalla prima manifestazione

  • Eventi sismici, con copertura per beni situati in aree individuate dalle autorità e registrate dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV , considerate un unico evento se verificatesi entro 72 ore dalla prima manifestazione.

Non rientrano tra gli eventi Catastrofali gli incendi, a meno che non siano diretta

 

conseguenza di un evento assicurato.

 

Franchigie e Massimali di Indennizzo<br>

 

Gli articoli 6 e 7 del decreto disciplinano le franchigie e i massimali di indennizzo.

 

Franchigia :

  • fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la franchigia massima è del 15% del danno indennizzabile;

  • oltre tale valore, è negoziabile tra le parti

Massimali di Indennizzo:

  • Fino a 1 milione di euro: nessun limite di indennizzo

  • Da 1 a 30 milioni di euro: copertura minima del 70% </p>

  • Oltre i 30 milioni di euro: massimale negoziabile tra le parti

Conclusione

 

Dal 2025, lo Stato trasferisce alle compagnie assicurative l'onere di risarcire le imprese per i danni derivanti da eventi calamitosi, sotto la supervisione di IVASS e CONSAP. Sebbene le franchigie e i massimali rendano il rischio sostenibile per le compagnie assicurative, resta da valutare l’impatto sui bilanci delle imprese italiane.

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